A proposito di Linee Guida sulle energie rinnovabili

Il DM 10.09.2010 (Linee Guida nazionali in materia di rinnovabili) prevede espressamente disposizioni transitorie (parte V, punto 18.5), di ESTREMA importanza.

Esse prescrivono imperativamente che le nuove regole

– introdotte dalle stesse LG nazionali (irrilevanti in tema di aree interdette, perchè rimandano alle regioni)

– oppure introdotte dai nuovi provvedimenti attuativi, ove emanati (!) dalle Regioni

condizionano tutti i progetti che non abbiano ancora concluso il procedimento autorizzativo e in particolare quelli che non abbiano ancora ottenuto:

1) TUTTI “i pareri ambientali prescritti” (es. parere di verifica ambientale, nulla osta x vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico, attestazione di compatibilità paesaggistica ai sensi dei piani regionali, ecc). Non hanno rilievo altri pareri non ambientali (nulla osta dell’aereonautica, parere ASL, ecc) normalmente raccolti nelle conferenze di servizio. 

OLTRE a

2) la soluzione di connessione elettrica (di cui al punto 13.1, lett. F, parte III) certificata e prescritta dal gestore della rete

Il 1° gennaio rappresenta la data in cui assumono vigore le nuove disposizioni (regionali, se emanate, o nazionali, al netto di eventuali vecchi provvedimenti regionali ove compatibili con quello nazionale) e quindi data in cui diventano vigenti anche quelle transitorie per i progetti di cui sopra.

Le REGIONI dovrebbero URGENTEMENTE approvare un atto di Giunta (se necessario con il parere della commissione ambiente del consiglio regionale), ALMENO per sancire (motivandole) le aree interdette ai sensi delle disposizioni di cui sopra !!!!

Solo cosi MIGLIAIA (!) di progetti eolici o fotovoltaici (e non solo) IN ISTRUTTORIA AVANZATA che stanno (ulteriormente) per ipotecare centinaia di migliaia di ettari di territorio possono essere scremati evitando, quanto meno, l’ulteriore compromissione delle aree contemplate da pregi che ora potrebbero essere fatti valere.

 
ESEMPIO 
Procedimento in atto per un mega progetto ricadente in area protetta e/o in SIC e/o in area gravata da vincolo paesaggistico o in presenza di visuali di pregio piuttosto che a ridosso di nidificazione di Aquila reale, o quello che vi pare…. :

E’ sufficiente che il procedimento non abbia ancora conseguito uno solo tra i pareri ambientali necessari (a seconda della vincolistica) e la soluzione di connessione elettrica, affinchè le nuove regole che prevedessero l’interdizione in quella tipologia di situazione ambientale UCCIDANO (retroattivamente) il procedimento  (rendendo retroattivamente inutile tutti i pareri conseguiti fino a quel momento) !

CONCLUSIONI: Fare pressing sulle Regioni !
Le regioni ovviamente cercheranno di non prevedere questa “retroattività” indigesta x le società, come sta accadendo in Emilia Romagna !
 

Enzo Cripezzi